Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE GIURATA - ANALISI E LIMITI DI TALE DICHIARAZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2002

Il capitolato generale di appalto prevedeva che l'aggiudicataria si dovesse far carico dell’assunzione di tutto il personale che attualmente gestisce gli impianti: a tal fine, la norma prevedeva che le ditte concorrenti dovessero presentare unitamente ai documenti di gara, penale l’esclusione, dichiarazione giurata del legale rappresentante che si impegna ad assumere il personale suddetto.

Poiché la commissione di gara ha richiamato tale punto, non è fondata la prima censura con la quale si evidenzia il difetto di motivazione.

E’ invece da accogliere la seconda e principale doglianza con la quale la ricorrente osserva: a) che ha presentato una dichiarazione intitolata “giurata”, sottoscritta dal legale rappresentante della società nella quale, “giurava” appunto che avrebbe mantenuto l’impegno di assumere il personale attualmente in servizio; b) che la determinazione dell’amministrazione di non ritenerla valida era viziata da eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti nonché da violazione della normativa in tema semplificazione documentale di cui al DPR 445/2000.

Ad avviso del Tribunale, andando all’essenza della disposizione contestata, prevista dal capitolato, si deve rilevare che l’amministrazione non ha voluto null’altro che sottolineare l’impegno del dichiarante circa quella clausola contrattuale.

Il riferimento al “giuramento” non ha dunque altro fine che rimarcare la serietà ed impegnatività della dichiarazione stessa nonchè l’importanza della clausola, per l’amministrazione, nell’economia complessiva del contratto.

Non è pertanto da richiamare la disciplina sulla documentazione amministrativa ed in genere sulla semplificazione, come viene effettuato in ricorso per sostenere la non necessità della autenticazione della firma, atteso che tale normativa qui opera solo sullo “sfondo”, come disciplina generale che indica all’interprete le linee generali del sistema, orientato a ridurre al massimo il peso burocratico delle allegazioni documentali.

Nel caso in esame, non v’è quindi operativo richiamo alla autocerficazione ovvero ai limiti della autenticazione della firma, definendosi l’oggetto della lite solo nella precisazione del criterio con cui interpretare la clausola del bando che ha previsto la “dichiarazione giurata” e, soprattutto, nel quesito pratico se può ritenersi valido il modo in cui la parte ricorrente l’ha applicata.

Posto che proprio richiamando tutta la disciplina in tema di semplificazione si deve ritenere che i bandi di gara vadano interpretati nel senso di semplificare e non aggravare gli oneri documentali delle parti concorrenti, si deve ritenere che la richiesta di “dichiarazione giurata”, in quanto finalizzata, come già rilevato, solo a sottolineare l’impegnatività della clausola, sia stata soddisfatta dalla parte ricorrente con il suo impegno, racchiuso nella “dichiarazione giurata cui art. 35 del CSA”, sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata la copia –ma tale circostanza è irrilevante–del suo documento di riconoscimento.

La bastevolezza della dichiarazione che la parte assumeva quale “giurata” è riscontrata dal fatto che l’eventuale giuramento non era utile ai fini della identificazione e riconduzione di quanto dichiarato alla attuale istante non essendo controverso che la stessa proveniva dalla Ediltecnica e che, soprattutto, non rilevava quanto agli effetti della eventuale inadempienza poiché, ove la ricorrente fosse risultata aggiudicataria e non avesse voluto dar seguito a quella clausola, la conclusione sarebbe stata identica, sia rispetto ad un ordinario patto, sia rispetto ad una clausola presidiata dal giuramento.

Si sarebbe cioè controverso di un inadempimento contrattuale con i suoi effetti civilistici ed amministrativi, rispetto a cui –ripetesi– il vincolo del giuramento (peraltro relativo, con la clausola in esame, ad una futura attività e non ad un fatto già accaduto, come di norma, di cui si attesta con formula sacramentale l’esistenza: cfr. art. 2736 C.C.), nulla avrebbe determinato.


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