LA NATURA DINAMICA DEL DIALOGO COMPETITIVO CONSENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI OTTIMIZZARE LA SOLUZIONE ECONOMICA E TEMPORALE IN CORSO DI PROCEDURA (64)
Nella procedura di dialogo competitivo, non integra una "modifica sostanziale" degli aspetti essenziali dell’affidamento (vietata dall’art. 64, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e oggi dall'art. 74 del D.Lgs. 36/2023) la rideterminazione in aumento del valore complessivo della concessione, l’incremento della sua durata o la rimodulazione del canone iniziale, qualora tali interventi siano finalizzati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione a seguito di una fase di gara deserta. Ciò è legittimo a condizione che la lex specialis non abbia rigidamente predeterminato tali elementi, rimettendone la definizione all'esito delle negoziazioni condotte durante il dialogo, e che la procedura garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio tra tutti gli operatori invitati a presentare l'offerta finale.
"[...] il disciplinare che regolava la procedura di dialogo competitivo non predeterminava gli elementi del corrispettivo, della durata dell’affidamento e del valore complessivo della procedura i quali erano, invece, rimessi all’esito della negoziazione condotta durante il dialogo (cfr. punto 5 del disciplinare) e che la procedura si era svolta nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, sicché la qualificazione in termini di “modifiche sostanziali” si rivelava non aderente alla concreta dinamica procedimentale;"
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In pendenza di appello, la dichiarazione del ricorrente di primo grado di non avere più interesse alla decisione della causa, motivata dalla sopravvenuta intenzione di non voler più concorrere per l'affidamento del servizio o di cessare l'attività gestoria, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse e l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
"Ritenuto che la dichiarazione resa dall’Associazione (...) evidenzia il difetto di interesse al ricorso di primo grado e, per l’effetto, lo stesso va dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata"."
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