REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER AVVENUTO PAGAMENTO DELLE OPERE PRIMA DELL'EMISSIONE E INTERESSI MORATORI
In tema di appalti pubblici, laddove l’Ente committente provveda al pagamento della sorte capitale in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, il giudice dell’opposizione deve revocare "in toto" il provvedimento opposto, ferma restando la possibilità di condannare l’opponente al pagamento dei soli interessi moratori ove il saldo sia avvenuto oltre i termini contrattuali. In tale ipotesi, le spese della fase monitoria restano a carico del creditore, dovendosi verificare la soccombenza non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.
"[...] in accoglimento parziale dell’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, giacché “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo … l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (così Cass. n. 21432 del 2011; conf., tra le tante, Cass. n. 21840 del 2013; Cass. n. 8428 del 2014).
Quanto alle spese di lite, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto" (così Cass. n. 29642 del 2020; conf. Cass. n. 27234 del 2017, ord.; Cass. n. 9033 del 2010; Cass. n. 17469 del 2007)."
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