Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE DEL RICORRENTE DI NON AVER PIU' INTERESSE AL RICORSO: IL GIUDICE NON PUO' DECIDERE NEL MERITO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Secondo giurisprudenza consolidata, «nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso» (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 21/10/2022, n. 6520), non resta al Tribunale, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente, nonché del rigetto del ricorso connesso n. R.G. 2402/2025, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 23/09/2025, che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)