Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DECADENZIALE PER L'AZIONE RISARCITORIA DA RITARDO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In materia di danno da ritardo procedimentale, la sospensione del termine di decadenza per l'azione risarcitoria opera per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del termine per provvedere; decorso tale anno, inizia a decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 30, comma 3, c.p.a., la cui inosservanza determina l'irricevibilità del ricorso.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)