Giurisprudenza e Prassi
Inammissibilità del risarcimento per danno da ritardo meramente ipotetico
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
Ai fini del risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis L. n. 241/1990, il ricorrente è tenuto a fornire la prova non solo della lesione dell'interesse (danno evento), ma anche delle conseguenze economiche negative (danno conseguenza). Qualora il danno sia prospettato come aumento dei costi di costruzione di un'opera non ancora realizzata, esso deve considerarsi meramente eventuale e non risarcibile in assenza di prova dell'avvenuta stipula di contratti di appalto, assunzione di impegni economici o perdita di opportunità concrete.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)

