Giurisprudenza e Prassi
IL RISARCIMENTO DA RITARDO PROCEDIMENTALE ESCLUDE I DANNI MERAMENTE IPOTETICI O EVENTUALI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per inosservanza dei termini procedimentali, l'onere probatorio gravante sul danneggiato non si esaurisce nella dimostrazione del ritardo, ma deve estendersi alla prova certa del danno-conseguenza; pertanto, non è risarcibile il maggior costo dei materiali di costruzione se il privato non dimostra di aver effettivamente sostenuto tali costi o di aver assunto impegni contrattuali vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
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