ESCLUSO IL RISARCIMENTO PER I DANNI EVITABILI TRAMITE LA TEMPESTIVA AZIONE PROCESSUALE
Ai fini del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, la condotta processuale della parte istante che ometta di richiedere misure cautelari o decida di non proseguire tempestivamente nel procedimento amministrativo, pur in presenza di atti ostativi rimovibili, costituisce una violazione del dovere di cooperazione e diligenza idonea a escludere il nesso causale. Il danno da perdita di chance non è risarcibile qualora il conseguimento del bene della vita (incentivi economici) risulti, ex ante, comunque incerto a causa della non conformità tecnica del progetto ai requisiti normativi inderogabili.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

