Giurisprudenza e Prassi

DANNO CURRICULARE - ADEGUATA COMPROVA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO.

CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA 2025

La domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno curriculare non può trovare accoglimento, in quanto l’impresa non ha provato né che l’effettuazione della restante parte delle opere le avrebbe consentito un incremento della classifica SOA, né l’eventuale pregiudizio economico derivante da tale mancato incremento, né infine l’inferiore radicamento nel mercato che, a suo dire, sarebbe derivato dalle vicende contrattuali oggetto di causa.

si rileva che “il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore (per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l’importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (cfr. Cons. Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147). Nel caso di specie, si rileva che l’appellante nulla ha dedotto né provato in ordine alla esistenza (an debeatur) dell’asserito danno curriculare sotto gli eventuali diversi profili di cui sopra, avendo la medesima soltanto chiesto la sua determinazione (quantum deberatur) in via equitativa, per cui esso non deve essere riconosciuto in suo favore, non potendosi procedere alla determinazione in via equitativa senza aver prima acquisito la prova dell’an debeatur.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...