Giurisprudenza e Prassi
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER CUSTODIA E RIMOZIONE MACCHINARI DOPO LA RISOLUZIONE
TAR LOMBARDIA Sentenza
2024
In tema di appalti pubblici, l'appaltatore ha l'onere di custodia dei mezzi necessari all'esecuzione dell'opera e l'obbligo di liberare il cantiere alla cessazione del rapporto contrattuale; la risoluzione dell'appalto è irrilevante ai fini della responsabilità per la sicurezza dei macchinari lasciati in situ, dovendosi ritenere l'operatore economico detentore e responsabile degli stessi fino all'effettiva riconsegna dell'area o alla loro rimozione.
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