Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ELEVATA RIPETITIVITÀ – CRITERIO MINOR PREZZO - LEGITTMO ( 95.4.b)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Pur nella generale preferenza accordata dal codice dei contratti pubblici a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all’elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte (coerentemente con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per l’attuazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, tra cui la direttiva europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sui contratti di appalto pubblico), le stazioni appaltanti, nell’ambito delle generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell’esigenza di rimettere all’amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l’interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, potranno aggiudicare l’appalto secondo un criterio con a base il (solo) prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate che non abbiano al contempo caratteristiche di alta intensità di manodopera.

Il servizio è dunque standardizzato quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia le prestazioni sia la concreta organizzazione del lavoro, senza lasciare margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa (Cons. Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Se invece vengono a configurarsi le fattispecie di cui al comma 3 (servizi ad alta intensità di manodopera) sussiste un obbligo speciale di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, a differenza della ordinaria e generale preferenza per quest’ultimo criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere delle motivazioni dell’amministrazione.

Il rapporto, nell’ambito dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, tra il comma 3 (che disciplina i casi di esclusivo utilizzo del generale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del residuale criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi ripetitivi e non aventi natura tecnica), è di specie a genere (Cons. Stato, III, 2 maggio 2017, n. 2014; esattamente in termini Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 605).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;