CRITERIO DEL MINOR PREZZO: VALIDO PER IPOTESI DI SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATE
Per questo collegio, risulta acclarata la mancanza, da parte delle offerte della aggiudicataria e della seconda classificata, dei suddetti requisiti previsti dalla lettera di invito a gara.
Sul punto va ribadito, che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture di natura standardizzata, per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, potendosi prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico” (Consiglio di Stato sez. III, 23/03/2022, n.2126).
Da ciò consegue che deve sussistere una tendenziale corrispondenza fra i requisiti fissati a priori dal committente e quelli oggetto delle offerte, salvo congrua motivazione circa la equivalenza funzionale delle diverse specifiche del prodotto offerto, come previsto anche nell’invito a gara.
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