CRITERIO DEL MINOR PREZZO: RESIDUALE PER IL CODICE MA NECESSARIO PER LE GARE DI CARATTERE URGENTE E PROVVISORIO
Secondo questo collegio risultano infondate, e prima ancora, sotto taluni profili, non prive di elementi di inammissibilità, sono le censure, formulate nel motivo subordinato di ricorso, con cui sono state contestate sia la scelta, quale criterio di aggiudicazione, del parametro del prezzo più basso - scelta a fronte della quale non avrebbe potuto trovare applicazione, tra l’altro, la valutazione dei criteri ambientali minimi dell’appalto - sia la facoltà di risoluzione anticipata riconosciuta all’Amministrazione, sia, infine, l’obbligo di inserire nell’offerta i prezzi di ulteriori servizi aggiuntivi, risultanti, tuttavia, fuori gara (noleggio di materassi e guanciali, consegna della biancheria, organizzazione del guardaroba).
Riguardo alla presunta irragionevolezza e al difetto di motivazione della scelta di applicazione del criterio del maggior ribasso va, anzitutto, messo in rilievo che rimane indimostrato, sulla base delle difese della stessa ricorrente, che, sul piano qualitativo, rilevante nell’ipotesi in cui si fosse optato per il diverso criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la sua offerta sarebbe risultata migliore nel giudizio della stazione appaltante; sotto tale profilo emergono profili di carenza di interesse alla proposizione del motivo, difettando elementi probatori della concreta lesione causata dalla scelta del criterio del maggior ribasso.
Nel merito, l’opzione per tale ultimo criterio di aggiudicazione può trovare giustificazione, anzitutto, nel carattere urgente e provvisorio della gara ponte, rispetto alla quale può legittimamente ritenersi opportuno evitare la dilatazione dei tempi derivante dalla predisposizione di atti di gara più elaborati, come sarebbe stato necessario nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Deve ritenersi, dunque, che, per quanto nel codice degli appalti quest’ultimo criterio debba considerarsi principale e quello del massimo ribasso residuale, nel caso di specie, il predetto carattere “provvisorio” della gara giustifica il ricorso a quest’ultimo criterio.
Benché, poi, alcuni dei rilievi contenuti nel ricorso, in merito alle innovazioni intervenute anche nel settore produttivo in esame, non siano certamente sforniti di ogni fondamento, non appare, tuttavia, irragionevole, dato l’oggetto della gara, consistente nel servizio di lavaggio e noleggio della biancheria per gli ospedali, che l’Amministrazione abbia ritenuto le prestazioni da rendere in esecuzione dell’appalto complessivamente standardizzate e, pertanto, giustificato il ricorso al criterio di aggiudicazione in esame.
Sul punto, analoghe osservazioni sono state svolte dal C.G.A, in merito alla medesima gara d’appalto, nella sentenza n. 549 del 28 agosto 2023.
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