Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - AMPIA DISCREZIONALITA' LASCIATA ALLA STAZIONE APPALTANTE (95)

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2023

Come noto, per costante giurisprudenza amministrativa, nell’attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della pubblica amministrazione vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica, ove non infirmati da macroscopici errori o travisamento di fatto, da illogicità o irragionevolezza manifesta, tale da rendere incomprensibile l’iter logico in concreto seguito nel valutare i singoli aspetti dell’offerta, in applicazione dei criteri puntualmente predeterminati.

I principi che la giurisprudenza ha affermato in materia di valutazione delle offerte tecniche, con particolare riferimento ai limiti che il giudice amministrativo incontra nella relativa verifica di legittimità, (da ultimo, compendiati in Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445; Sez. IV, n. 359 del 2021) possono così riassumersi (cfr. Cons. Stato. sent. n. 4019 d.d. 20.04.2023):

a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (cfr. ex multis, Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058)

b) le censure che attengono al merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8-1-2019, n. 173; III, 21-11-2018, n. 6572);

c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, III, 9-6-2020, n. 3694).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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