Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS - INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLE CLAUSOLE

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Rai Way S.p.A. -Procedura aperta ai sensi degli art. 4 e 15 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. per la conclusione di due accordi quadro per la Fornitura in opera di Piattaforme di Codifica e Multiplazione DTT e DTH e relativi Sistemi di Gestione - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa- Importo a base di gara: 9.600.000 euro –S.A.: Rai Way S.p.A.

Costituisce vero e proprio ius receptum giurisprudenziale quello per cui nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale) e che l'interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale. Nel privilegiare il criterio letterale, qualora sia possibile addivenire a due interpretazioni, deve in ogni caso essere privilegiata l’interpretazione più coerente con lo scopo del servizio richiesto, cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio. In ogni caso, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. Nella documentazione di gara, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale), mentre costituiscono nel complesso la lex specialis ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante, operano, nei rispettivi rapporti, in una relazione di gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime.


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DECRETO: il presente provvedimento;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...