CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA - PUNTI PER ORGANIGRAMMA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA - LEGITTIMO (95)
Non merita accoglimento, in primo luogo, la censura con la quale, anche in sede di appello si deduce la violazione del D.lg. n. 157/1995 art. 23, del D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117 e l’eccesso di potere in ragione dell’illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, utilizzando un criterio di natura soggettiva (struttura organizzativa ed organigramma complessivo aziendale) al fine di assegnare punteggi tecnici.
In disparte la questione dell’applicabilità alla procedura in parola della disciplina di cui al DPCM n. 117/1999, la Sezione reputa che nelle specie non risultino violate le prescrizioni di cui a detto decreto e, soprattutto, i principi ad esso sottesi.
Si deve infatti, rimarcare, per un verso, che le previsioni di cui al DPCM in parola non risultano tassative in guisa da escludere un potere di specificazione ed integrazione da parte della stazione appaltante da esplicarsi in coerenza con i principi fissati; e , per altro verso, che non risulta in concreto vulnerato il principio generale della separazione tra profili soggettivi afferenti all’affidabilità generale dell’offerente e dati oggettivi concernenti la qualità dell’offerta.
Dall’esame degli atti di gara si evince infatti, sotto tale ultimo profilo, che la rilevanza attribuita, nella valutazione dell’offerta tecnica, al profilo dell’ “organizzazione” - con riguardo alla ”struttura aziendale” ed alla “struttura organizzativa, logistica ed informatica proposta per l’appalto, ivi compresi i servizi integrati” - appare giustificata dalla “necessità di verificare il grado di affidabilità della parte aggiudicataria al fine di garantire l’efficienza del servizio”. In sostanza gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’offerta. In particolare, in sede di applicazione di tale parametro, la Commissione ha considerato l’assetto organizzativo-strutturale non in modo avulso, e quindi come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio, ossia come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta.
Dall’esame coordinato della normativa regolatrice della procedura e dell’ applicazione concreta della lex specialis si evince allora il rispetto sostanziale del divieto di commistione tra profili soggettivi dell’offerente e profilo oggettivi dell’offerta. E tanto in omaggio al condivisibile orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale il rischio di commistione non deve essere enfatizzato sulla base di formulazioni astratte ma valutato in concreto tenendo conto di come, nell’ambito di appalti, quali quello oggetto del giudizio, avente ad oggetto non un progetto od un prodotto ma un facere, determinate caratteristiche dell’impresa possono fatalmente proiettarsi sulla consistenza dell’offerta (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770).
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