Giurisprudenza e Prassi

INDIVIDUAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - RILEVANZA SULL’ONERE MOTIVAZIONALE PER LA SCELTA DELLA PA – SUSSISTE (95)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, nelle gare pubbliche “è onere dell’interessato procedere all’immediata impugnazione delle sole clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Per contro, le altre previsioni della lex specialis (tra cui quelle concernenti i criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi), la cui applicazione comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte della stazione appaltante, sono assoggettate al principio secondo cui l’interesse al ricorso nasce con l’aggiudicazione, perché solo in tale momento il concorrente può dolersi di una effettiva lesione della propria situazione giuridica” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2183; id.: TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 1 giugno 2020, n. 1236; TRGA Trento, 5 novembre 2019, n. 144 e TAR Campania, Napoli, 5 settembre 2018, n. 5380).

Pertanto, quando il concorrente si dolga, come nel caso che ne occupa, di clausole concernenti i criteri di valutazione delle offerte, l’impugnazione delle stesse va correttamente proposta contestualmente all’atto applicativo che conclude la procedura selettiva.

Nel merito le censure non hanno fondamento e in parte sono anche inammissibili.

Osserva anzitutto il Collegio che in materia di gare pubbliche, l’individuazione e la conformazione dei parametri di valutazione delle offerte rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione ed è “passibile di sindacato giudiziale solo a fronte di una loro manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero in caso di scelta di criteri non trasparenti od intellegibili. Solo a queste condizioni è sindacabile anche la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub criteri” (cfr., da ultimo, TAR Umbria, Perugia Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 16).

Nel caso di specie i criteri elaborati dalla stazione appaltante appaiono del tutto logici, trasparenti, intellegibili e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto messo a gara.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i criteri di aggiudicazione “non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti”.

Il successivo comma 8 chiarisce che “per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”.

Osserva il Collegio che la locuzione “ove necessario” non contempla alcun obbligo specifico di individuare sub-criteri e sub-pesi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 2252).

Rientra quindi nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante decidere se prevedere o meno sub-criteri e sub-pesi e il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia Sez. III, 15 settembre 2020, n. 811).

Non sussiste, quindi, a carico della stazione appaltante, un obbligo ex se di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi del citato art. 95, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, tale obbligo sorge semmai nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici: “In difetto dell’individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 luglio 2019, n. 1410; nello stesso senso: T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 aprile 2018, n. 431).

In altre parole, quando la lex specialis preveda l’attribuzione chiara e specifica di un punteggio, ricompreso – come nel caso di specie – tra un minimo ed un massimo in relazione ad un criterio, “tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2118).

Nel caso di specie la stazione appaltante ha stabilito quattro criteri specifici che il Collegio reputa sufficientemente dettagliati: il Disciplinare di gara ha infatti descritto i criteri, elencando gli elementi oggetto di valutazione e un range di punteggi da un minimo ad un massimo, dando conto di quali caratteristiche delle offerte sarebbero state premiate e quali carenze, al contrario, penalizzate.


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