Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO DEL MINOR PREZZO - CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE DEL SERVIZIO RINVENIBILI DAGLI ATTI DI GARA - LEGITTIMA SCELTA (95.4)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta il criterio di aggiudicazione prescelto in quanto violerebbe l’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione: i) all’assenza di un’adeguata motivazione a supporto della scelta effettuata, trattandosi di deroga rispetto al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ii) all’insussistenza dei presupposti richiesti dalla lett. b) di tale comma 4, non versandosi in un’ipotesi di affidamento di “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”, bensì essendo possibile una differenziazione qualitativa delle offerte di ciascun concorrente e conseguentemente dovendosi optare per il criterio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Con riguardo alla dedotta carenza di motivazione della scelta del criterio del minor prezzo, il Collegio osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove si tratti di affidare forniture o servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia, quindi, alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 20 gennaio 2020, n. 444).

Come precisato anche dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 21 maggio 2018, il rapporto, nell’ambito del citato art. 95, tra il comma 3 (che disciplina i casi di esclusivo utilizzo del generale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del residuale criterio del minor prezzo) è, infatti, di specie a genere.

Ne consegue come, pur nella generale preferenza accordata dal Codice dei contratti pubblici a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all’elemento prezzo ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte, le stazioni appaltanti - nell’ambito della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, insita nell’esigenza di rimettere all’amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l’interesse pubblico sotteso al contratto da affidare - possano aggiudicare l’appalto secondo un criterio con a base il solo prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato.

Le linee guida ANAC n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, chiariscono, inoltre, che “poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”.

Ebbene, alla luce dei suesposti principi il Collegio non ravvisa nella motivazione fornita da Consip in sede di Disciplinare di gara e di Determina a contrarre le mancanze e i vizi…

Quanto, poi, all’ulteriore profilo di violazione dell’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, sollevato da parte ricorrente sul presupposto che, a suo dire, le prestazioni da erogarsi non avrebbero carattere standardizzato, anche tale doglianza deve essere disattesa, in ragione dei risultati della verificazione chiaramente espressi nella relazione depositata il 31 ottobre 2021 e non altrettanto efficacemente smentiti dalla ricorrente.

Il Collegio osserva, in via preliminare, come il servizio sia da intendersi standardizzato, oltre che alla stregua dell’evoluzione tecnica del settore o del mercato di riferimento, anche quando sia la lex specialis a descriverne puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia le prestazioni sia la concreta organizzazione del lavoro, senza lasciare margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 13 marzo 2018, n. 1609), sicché non vi sarà alcuna ragione, né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, in quanto strettamente assoggettate allo standard, non potranno che assolutamente coincidere, in definitiva sostanziandosi la standardizzazione nell’assenza di una differenziazione della prestazione finale (in tal senso, T.A.R. Veneto, Sezione I, 21 giugno 2018, n. 673).

Poste tali coordinate interpretative, il Collegio è dell’avviso che, alla luce dei risultati della verificazione eseguita - chiaramente espressi nella relazione depositata il 31 ottobre 2021 e non altrettanto efficacemente contestati dalla ricorrente - nel caso di specie effettivamente si versi in un’ipotesi di affidamento di “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”.




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