Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEGITTIMA LA LEX SPECIALIS CHE INTRODUCE ELEMENTI MIGLIORATIVI RISPETTO AI CAM (34)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2023

l punto 2.1 dell'art. 17.1 del bando premia la "fornitura di prodotti interamente biologici (100%)", dunque, già sotto il profilo letterale, il criterio si riferisce alla componente biologica dei prodotti offerti (tra quelli elencati di seguito) e non, come sostenuto dalla ricorrente, ai tipi di prodotti.

La percentuale del 100% è un elemento migliorativo rispetto alle prescrizioni minime a cui tutti gli operatori dovevano attenersi e, nello specifico:

- rispetto al d.m. n. 14771 del 18 dicembre 2017 (il cui rispetto è imposto dall'art. 8 del capitolato) affinché il servizio ottenga la qualificazione di mensa scolastica biologica, in quanto tale d.m. prescrive che gli alimenti devono avere dei quantitativi percentuali di componente biologica inferiore al 100%;

- rispetto ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari indicati nel d.m. del 10 marzo 2020, poiché anch'essi prevedono delle percentuali minime di componente biologica degli alimenti inferiori al 100%;

- rispetto alle tabelle merceologiche allegate sub. 2 al capitolato d'appalto, poiché anche queste a volte indicano delle percentuali minime che i prodotti biologici devono avere, parimenti inferiori al 100%.

La specificazione del punto 2.1 «in aggiunta a quanto già previsto dal capitolato» sta a significare che rimane fermo l'obbligo degli operatori di rispettare le prescrizioni del capitolato di gara, tra cui quelle inserite nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 2 al capitolato. Ma, contrariamente a quanto sostenuto da Euroristorazione s.r.l., la formula "in aggiunta" non deve essere interpretata nel senso che i prodotti premiabili devono essere aggiuntivi (dunque diversi) rispetto a quelli che le tabelle individuano come biologici. L'interpretazione della ricorrente è criticabile sotto i seguenti profili.

In primo luogo, le tabelle merceologiche non impongono che gli alimenti siano biologici al 100%. Tale prescrizione non è ricavabile dalla lettura delle tabelle, che si limitano a descrivere le caratteristiche (es. merceologiche, igienico-sanitarie e di confezionamento) che gli alimenti devono avere. Per alcuni prodotti (es. la pasta di semola di grano duro, le lasagne surgelate o in atmosfera modificata pronte al consumo, la farina di mais) le tabelle merceologiche prescrivono che gli alimenti devono essere altresì biologici, ma non specificano che lo devono essere al 100%. Piuttosto, a volte (es. riso biologico, pomodori pelati biologici/polpa di pomodori biologici) le tabelle indicano delle percentuali minime di biologico, comunque inferiori al 100%. Ne consegue che le tabelle, quando impongono che i prodotti devono essere biologici, vanno intese nel senso che devono rispecchiare le percentuali ivi contenute o, in mancanza, avere i requisiti normativi minimi per essere qualificati come biologici.

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