Giurisprudenza e Prassi

CAM - MANCANZA DEL RAPPORTO DI PROVA IN GARA – LEGITTIMA ESCLUSIONE (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

oggetto delle relative doglianze è la decisione di Consip di annullare in autotutela l’aggiudicazione non efficace inizialmente disposta nei confronti della C., assunta sul presupposto che il certificato presentato da quest’ultima, a comprova del requisito tecnico minimo essenziale stabilito nei “CAM” per le attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativo alle “emissioni sonore” massime delle apparecchiature oggetto di offerta (decreto 23 dicembre 2013, Allegato 2, punto 4.2.4), è stato emesso dopo il termine di presentazione delle offerte, nonostante fosse pacifico che tale requisito dovesse essere posseduto già al momento della relativa offerta, come stabilito nella lex specialis nonché ulteriormente ribadito dalla stessa Consip in sede di relativi chiarimenti.

Orbene, ritiene il Collegio che tale determinazione sia, sotto i profili contestati, pienamente legittima.

Quanto alle previsioni contenute già nella prima documentazione di gara, occorre preliminarmente osservare come, trattandosi di una procedura per la fornitura di una tipologia di prodotti “a ridotto impatto ambientale”, il Disciplinare di gara espressamente chiarisse che “il (relativo) progetto … è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13 dicembre 2013”, (art. 2.1.).

Il Capitolato tecnico, nel descrivere “le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature offerte e i requisiti di conformità che le apparecchiature devono necessariamente rispettare”, stabiliva, poi, quanto ai “requisiti di compatibilità”, che “le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi

dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica” e “in particolare … assicurare la conformità (per le apparecchiature del … lotto 4 …) … ai Criteri Ambientali Minimi per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) disponibili alla pagina http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf per quanto riguarda le Specifiche Tecniche e le Clausole Contrattuali, in conformità a quanto previsto dall’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici; le specifiche tecniche dovranno essere comprovate secondo quanto prescritto dal citato Decreto del Ministero dell’Ambiente” (art. 4.7.).

Il menzionato art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 (rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”) dispone, infatti, al comma 1, che le stazioni appaltanti “contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, poi precisando ai successi commi, come i “CAM” debbano essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e detto obbligo “si applic(hi) per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”.

Con riferimento ai prodotti oggetto della gara per cui è causa, i “CAM” ai quali si riferisce tale articolo nonché, nello specifico, le cennate disposizioni della lex specialis sono stati adottati con il citato decreto del 23 dicembre 2013 (come visto espressamente richiamato tanto nel Disciplinare di gara che nel Capitolato tecnico), recante, tra l’altro, i “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio”, ove – per quel che qui interessa – si stabilisce, al punto “4.2.4 Emissioni sonore”, che “le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd) non superiore a 40 db(A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido e LWAd non superiore a 35 db(A) in fase "idle"” e che per la relativa “Verifica … il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora è comprovato attraverso un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche, sia nella fase "idle" che in modalità hard disk attivo, sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296”.

Ebbene dal quadro di disciplina fin qui delineato ne discende come il rispetto della specifica tecnica di cui si discorre costituisca, nel contesto della procedura per cui è causa, un requisito tecnico minimo essenziale dei beni oggetto della relativa fornitura che secondo la costante giurisprudenza - che il Collegio condivide - dove essere posseduto già al momento della presentazione dell’offerta, valendo esso a qualificare i beni medesimi e concorrendo, per l’effetto, a definire il contenuto della prestazione sulla quale deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, n. 565/2018 e Sezione V, n. 1818/2016), con conseguente inidoneità del relativo rapporto di prova al riguardo presentato dalla C. in quanto emesso ben oltre il termine per la presentazione delle offerte.

L’offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel relativo Capitolato tecnico “sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un aliud pro alio” e sono, pertanto, idonee a giustificare l’esclusione del concorrente dalla procedura di selezione (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato n. 1818/2016 ed i precedenti ivi richiamati).

La pretesa di Consip di un’attestazione del rispetto della caratteristica tecnica del prodotto offerto già alla data di presentazione dell’offerta assolve, invero, oltre che alla funzione di stabilire una regola univoca ed imparziale per tutti gli operatori economici potenziali partecipanti, all’esigenza di garantire che quel determinato bene risponda ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla stazione appaltante e sia, pertanto, fin da quel momento effettivamente ad essi rispondente.

In altri termini, dunque, poiché il requisito di cui si discorre poteva essere comprovato, come stabilito nei “CAM” e nella lex specialis di gara, solo documentalmente “con un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025”, anche le relative specifiche certificazioni dovevano sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, altrimenti consentendosi, in spregio ai principi di efficienza e celerità dell’azione amministrativa nonché di par condicio tra i concorrenti, l’ingresso anche ad offerte potenzialmente difformi rispetto ai prescritti requisiti, con un inutile aggravio delle relative operazioni di gara e dei tempi della procedura.

Alcuna rilevanza può, inoltre, essere attribuita alla circostanza – invece, enfatizzata dalla C., secondo la quale la data di emissione del rapporto sarebbe, persino, irrilevante ed ininfluente - che le attività propedeutiche al rilascio del certificato sarebbero iniziate in un momento differente dal suo effettivo rilascio e, in particolare, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (il 7 febbraio 2020), attesa la validità della relativa attestazione, non già dal momento in cui sarebbero iniziate le presupposte verifiche tecniche, bensì solo dalla data della sua materiale emissione, facendosene altrimenti inammissibilmente retroagire gli effetti, sicchè legittimamente Consip ha ritenuto che “l’aver richiesto tanto che la prova si fosse materialmente svolta in data antecedente al termine di presentazione dell’Offerta tanto il rilascio del rapporto, nei confronti dell’operatore, entro il medesimo termine è valso, evidentemente, a individuare nella data di emissione del certificato la sola data utile e certa degli esiti della prova espletata”, e che “quindi è solo da tale data che, per espressa e inderogabile previsione della disciplina di gara, può dirsi validamente attestato il possesso della caratteristica richiesta in capo all’apparecchiatura offerta” (in tal senso, quanto si legge nell’atto impugnato). Diversamente da quanto vorrebbe la C., alcuna violazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione è, dunque, ravvisabile nel caso di specie, avendo la mancata produzione di una valida certificazione di conformità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti legittimamente determinato l’esclusione della C., resasi sotto tale aspetto inadempiente.

Ebbene, rivela in tal senso, oltre a quanto fin qui detto, quel consolidato orientamento giurisprudenziale anche del Consiglio di Stato che afferma come il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”), non presupponga che il codice dei contratti o altra legge “espressamente” commini l’esclusione bensì soltanto che siano comunque imposti ai concorrenti degli “adempimenti doverosi nella logica del numerus clausus” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2019, n.430) e come il menzionato art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 - nell’aver reso obbligatoria l’applicazione, da parte di tutte le stazioni appaltanti, dei “CAM” fissati con apposito decreto ministeriale - abbia per l’effetto introdotto, a carico degli operatori economici che concorrano nelle relative procedure di gara, l’obbligo di produrre già in fase di gara, per i prodotti indicati in sede di offerta tecnica, i certificati necessari a dimostrare il rispetto dei relativi requisiti minimi di qualità fin dal momento della presentazione dell’offerta e che l’art. 21 del Disciplinare di gara - in applicazione di tale art. 34 e del discendente decreto del 13 dicembre 2013 – chiaramente si esprimesse, in relazione al diritto di Consip ad escutere la relativa cauzione provvisoria “in caso di esito negativo della verifica”, in termini di “conseguente esclusione del concorrente dalla procedura relativa allo specifico lotto” (in tal senso, l’ultimo paragrafo).




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