Giurisprudenza e Prassi

SCORPORO COSTI MANODOPERA: SE NON PRESENTE L'INDICAZIONE NELLA LEX SPECIALIS VIGE OBBLIGO DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, l’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale perché sostiene, in contrario che, proprio con riguardo alla mancata indicazione del bando di gara del costo della manodopera, la recente giurisprudenza (TAR Catania, sentenza n. 2137 del 6 giugno 2024) ha avuto modo di espungere dall’ambito delle clausole immediatamente escludenti, la “omessa – specifica - quantificazione dei costi della manodopera”; non potendosi quindi ritenere preclusa …”la possibilità di formulazione adeguata e consapevole delle offerte.” Di qui, nessun onere per la ricorrente di dover impugnare immediatamente il bando e il disciplinare di gara.

Il motivo deve essere respinto.

La recente giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi dello specifico tema (Cons Stato sez. V sent. n 1191/2022) ha in sintesi affermato che: a) la mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara; b) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta); c) l’esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione, ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della “legge di gara”. Ciò dal momento che la normativa di riferimento è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo. Del resto, ai pubblici appalti debbono prendere parte soggetti “ragionevolmente informati e normalmente diligenti”; d) in questa specifica direzione, i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era “comunque compreso nell’offerta economica … anche se non espressamente indicato” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8). Tali costi debbono, in altre parole, essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati (cfr., sul punto, la condivisibile distinzione contenuta nella sentenza del TAR Sicilia, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553); e) unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi, in altri termini, di disposizioni ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento.

Se così è, come bene ha inteso il primo giudice, la censura è tardiva per omessa impugnazione immediata del bando, non potendosi in effetti sostenere che la contestazione sulla omessa indicazione nella lex specialis dello scorporo, protesse precludere la possibilità di formulare l’offerta in capo a omissis. Ciò trova ulteriore conferma nel rilievo che l’appellante è, poi, giunta in via autonoma ad operare tale scorporo.

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