Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA' DELL'OFFERTA: PRECLUSA LA MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (95.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

In questo contesto, l’introduzione per la prima volta in sede di giustifiche del costo riconducibile alla figura professionale obbligatoriamente prevista comporta un’inammissibile modifica dell’offerta, con la conseguenza di dovere escludere il concorrente (cfr. Cons. Stato - sez. V, 27/11/2023 n. 10153, secondo cui la modifica sostanziale apportata dal concorrente preclude l’affidamento in suo favore dell’appalto, tendendo il subprocedimento di giustificazione dell’offerta a verificare la serietà di un’offerta consapevolmente già formulata e immutabile).

E’ ciò che si verifica nel caso in esame in cui il costo relativo al Responsabile tecnico non era stato stimato e il suo valore è stato introdotto solo con le giustifiche.

Il principio di immodificabilità dell’offerta va declinato in termini che precludono la sostituzione dell’elemento economico della proposta del concorrente, tale essendo il costo della manodopera che, ove sensibilmente variato (e, di fatto, nella specie introdotto per la prima volta in sede di giustifiche), altera la composizione dell’offerta e incide sulla proposta economica, rendendo inattendibile la sua formulazione originaria.

Per ciò che concerne specificamente il costo della manodopera, nella giurisprudenza di questa Sezione – che richiama altra costante e condivisa giurisprudenza - si è ravvisata l’inammissibilità della modifica che vi incida, in quanto: “… la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, non suscettibile di mutazione, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione delle esigenze, rispondenti al pubblico interesse, di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Sez. V, n. 6462 e n. 1449 del 2020). In sede di giustificazioni dell'offerta, possono al più ammettersi variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 1637 del 2021 e n. 171 del 2019). In tal senso, in termini generali è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio della non modificabilità a salvaguardia della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873 e 11 dicembre 2020, n. 7943)” (sentenza del 23/2/2023 n. 1166).

In conclusione, nel caso di specie è apprezzabile uno stravolgimento dei costi della manodopera che, quale elemento essenziale nella composizione dell’offerta economica (corrispondente alle previsioni della legge di gara), non è suscettibile di essere mutato nella fase successiva alla proposizione dell’offerta.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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