Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - IMPOSSIBILITA' DICHIARAZIONE SUL PORTALE - NON ESCLUSIONE CONCORRENTE (95.10)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

La Corte Giust. U.E. 2 maggio 2019 (in causa C-309/2018) ha affermato che “i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, contemplati nella direttiva 2014/24/UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, semprechè tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alla procedura di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel sensi che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Tali principi, come anticipato, sono stati ampiamente condivisi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2020, alle cui argomentazioni si rinvia per sinteticità e che il Collegio ritiene di dover condividere pienamente.

Ne discende che la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), con impossibilità di ovviare alla mancata indicazione mercé il soccorso istruttorio, può applicarsi solo e nel caso in cui l’offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica; vieppiù nelle ipotesi nelle quali, per la compilazione dell’offerta, il concorrente debba utilizzare - su piattaforma digitale - il modello predisposto dalla stessa Amministrazione.

Diversamente, nel caso in cui tale possibilità non sia ravvisabile, perché il modello da compilare on line non contempla un apposito campo in cui indicare separatamente il richiesto costo della manodopera, la regola si arresta e trova campo l’eccezione individuata dalla stessa Corte di Giustizia e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Nel caso in esame, come dedotto dalla parte resistente, e come per altro riconosciuto dallo stesso Comune di OMISSIS, il modello ME.PA. da utilizzare non consentiva di indicare separatamente il costo della manodopera. Parte ricorrente, a supporto della opposta tesi, non riesce a fornire utili elementi di prova, limitandosi a una mera affermazione labiale.

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