Giurisprudenza e Prassi

MODIFICA COSTI DI MANODOPERA - FASE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA -NON AMMESSA

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Costituisce principio cardine del diritto degli appalti pubblici, posto a garanzia della par condicio tra i partecipanti, quello della immodificabilità dell’offerta durante la gara, traibile dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale non è consentito il soccorso istruttorio e non sono possibili integrazioni e regolarizzazioni con riferimento all’offerta economica e all’offerta tecnica. Discende ulteriormente da ciò che, sia eventuali chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante e tanto più la richiesta di giustificazioni ai fini della verifica di anomalia, non possono che aver riguardo all’offerta come formulata in gara, senza che siano possibili aggiustamenti o modifiche di quanto dichiarato in sede di gara. La violazione del divieto di modificazione dell’offerta non può che avere come esito l’esclusione del concorrente dalla gara, avendo egli modificato l’offerta originaria e non essendo chiara quale sia la volontà delle parti, se quella espressa in sede di offerta economica o quella manifestata in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta.

In fatto non può dubitarsi che, nel caso in esame, vi sia stata modifica dell’offerta, essendo ciò pacifico, con riferimento a tre significativi elementi dell’offerta stessa. È cambiato l’importo offerto, in esito al ribasso praticato, al netto dell’IVA, che passa da € 187.880,00, compresi gli oneri di sicurezza afferenti l’impresa (così indicato in offerta) a € 188.289,06, inclusi oneri interferenziali (indicati in sede di giustificazione dell’offerta), secondo le risultanze in atti. È del pari significativamente lievitato il costo della manodopera, che passa da € 123.047,00 (in offerta) a € 138.763,89 (nei giustificativi). Lo stesso dicasi per i costi di sicurezza aziendale, che passano da € 495,36 (in offerta) a € 2.300,00 (nei giustificativi). Si aggiunga che nelle giustificazioni si derogano gli importi di cui all’offerta, senza che l’operatore economico si dia carico di indicare le ragioni di ciò o le modalità di compensazione complessiva all’interno dell’offerta.

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