Giurisprudenza e Prassi

INDICAZIONE SEPARATA COSTI DELLA MANODOPERA NELL'OFFERTA ECONOMICA – ANALISI COMPLESSIVA (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti il concorrente deve indicare nella propria offerta i costi del lavoro e gli oneri di sicurezza in termini complessivi e non in relazione ad ogni singola voce di prezzo che la compone, atteso che l'attendibilità e serietà dell'offerta deve essere valutata nel suo complesso e l'assenza di specifica differente previsione nell'ambito della lex specialis.

I costi della manodopera previsti nelle tabelle ministeriali hanno invece un valore solo indicativo, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, così come è avvenuto, con particolare riferimento alle aliquote INPS previste per i dipendenti di Cooperative, al tasso INAIL parametrato al basso numero d'infortuni a danno dei propri dipendenti, alla rivalutazione sul TFR, azzerata in quanto a carico dell'INPS applicandosi la normativa che disciplina la previdenza complementare per le aziende con almeno 50 dipendenti, al Fondo di previdenza complementare, che vede una adesione minore a quella media, alla quota IRAP considerata nulla in quanto la Legge di Stabilità 2015 ne prevede la deducibilità si fini del costo del lavoro, ed infine all'assenteismo per malattie, maternità, infortuni e permessi retribuiti.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;