Giurisprudenza e Prassi

INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - BUSTA AMMINISTRATIVA - MINOR PREZZO - ILLEGITTIMA ESCLUSIONE (95.10)

TAR LIGURIA SENTENZA 2021

Nel caso in esame l’esclusione è stata motivata con la circostanza che la società ricorrente avrebbe inserito tra la documentazione amministrativa, anziché nell’offerta economica, il modulo compilato contenente le informazioni richieste dall’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici relative ai propri costi di manodopera e agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, in violazione di un’apposita clausola della lettera di invito, formulata a pena di esclusione;

il ricorso appare palesemente fondato, in quanto, secondo una costante giurisprudenza – che il collegio condivide pienamente - il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione, propter tenorem rationis, nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr., per tutte, Cons. di St., III, 9.1.2020, n. 167, nonché id., V, 2.9.2019, n. 6017, impropriamente citata dall’amministrazione nel provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela); nel caso di specie, il pericolo di potenziale compromissione della garanzia di imparzialità delle valutazioni del seggio di gara non sussiste affatto, vuoi perché la gara è da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, vuoi perché effettuata attraverso una piattaforma telematica di e-procurement, e dunque mediante valutazioni di tipo eminentemente automatico; non ricorre neppure il pericolo di potenziale compromissione della garanzia di imparzialità delle valutazioni del seggio di gara in punto di ammissibilità o di esclusione dei concorrenti, posto che si tratta – anche in questo caso – di attività vincolata al ricorrere di tassativi presupposti (cfr. il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); in un tale contesto, la clausola della lettera di invito (pag. 10, punto 12) che prevede l’esclusione per “l’inserimento dell’offerta economica o del documento contenente le informazioni relative i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella documentazione amministrativa” debba ritenersi a sua volta illegittima.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
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SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
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