Giurisprudenza e Prassi

COSTO SICUREZZA E MANODOPERA - IPOTESI DEROGATORIA - IMPOSSIBILITÀ MATERIALE DI INDICARLI (95.10)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2020

L’obbligo di rispettare tutte le norme del codice dei contratti pubblici deriva dalla circostanza che la procedura negoziata con massimo ribasso, è stata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n°50/2016, con specifici e plurimi “richiami” al d.lgs. n°50/2016 (cfr. punto 2 lettera di invito “procedura di affidamento”; art. 5 del Capitolato; e art. 22 del Capitolato di rinvio alle norme generali) .

Dalla lex specialis , nei suoi vari elementi, si ricavava agevolmente l'applicabilità del d.lgs. n°50/2016 alla procedura di gara.

In definitiva l'obbligo di indicare i costi di sicurezza e della manodopera deriva direttamente dalla legge (post novella del 2017), ed è ininfluente che tale obbligo non sia stato, nel dettaglio, espressamente previsto nella lex specialis, in quanto l'operatore economico che partecipa alle gare pubbliche deve, per diligenza professionale, conoscere gli obblighi che la legge pone a suo carico.

Con la conseguenza, che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di “separata” indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, il concorrente deve essere escluso automaticamente, senza ammissibilità di regolarizzazione dell'offerta tramite soccorso istruttorio.

L'unica ipotesi derogatoria è quella dell' “impossibilità materiale” di indicare, nel modulo fornito dalla Stazione Appaltante, i costi della manodopera e della sicurezza.

Dunque il soccorso istruttorio non poteva essere attivato, non sussistendo l'impossibilità materiale di integrare l’offerta economica.

Un cenno, da ultimo, alla sentenza del CS n. 2350 del 9 aprile 2020, sez. V, citata dal Comune nel provvedimento impugnato di conferma dell’aggiudicazione ad OMISSIS.

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