Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL LAVORO – TABELLE MINISTERIALI -AMMESSI SCOSTAMENTI (23.16)

TAR VENETO SENTENZA 2022

La verifica dei costi della manodopera prima dell’aggiudicazione è obbligatoria anche per le offerte non anomale e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

Deve essere premesso, con riferimento alle tabelle ministeriali, che le stesse, a fini della determinazione del costo medio orario, includono voci obbligatorie e indisponibili e voci convenzionali, la cui incidenza può diversamente configurarsi a seconda delle condizioni individuali del lavoratore e dell’organizzazione del lavoro. Queste ultime non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5286). Il riferimento alle tabelle ministeriali relative ai costi del lavoro, ove non sia in questione il rispetto dei minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, deve intendersi infatti come meramente indicativo, con conseguente possibilità per l’operatore economico di giustificare eventuali scostamenti dai valori di riferimento. Inoltre perché possa dubitarsi della congruità della offerta in presenza di scostamenti delle voci di costo, è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata alla luce di una valutazione globale e sintetica (T.A.R. Umbria, Sez. I, 30 aprile 2021, n. 302).

Non si configura -pertanto- nel caso di specie una violazione dei minimi contrattuali e, quindi, un’ipotesi di esclusione automatica ex art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016, dato che l’offerta di OMISSIS ha tenuto conto non solo delle ultime tabelle ministeriali pubblicate alla data di presentazione dell’offerta (risalenti a luglio 2013), ma anche degli incrementi salariali introdotti con il rinnovo contrattuale intervenuto in data 8 giugno 2021, ovvero prima della pubblicazione del bando, e che le voci stipendiali incomprimibili sono state rispettate. Rispetto agli ulteriori incrementi contrattuali previsti nel periodo di durata del servizio e non ancora efficaci alla data di presentazione dell’offerta, non può configurarsi alcuna ipotesi di esclusione automatica dell’aggiudicataria, venendo in rilievo, al più, una questione di congruità e sostenibilità complessiva dell’offerta economica.

Sotto quest’ultimo profilo va evidenziato come, nel caso di specie, la Stazione appaltante, pur non tenuta alla verifica prescritta dall’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in quanto i concorrenti erano in numero inferiore a tre e nessuna delle offerte presentate aveva ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi sia sull’elemento qualità sia sull’elemento prezzo, ha proceduto ad un articolato procedimento di verifica in contraddittorio con l’aggiudicataria, chiedendole di giustificare più dettagliatamente la sua offerta economica e, a seguito di un primo riscontro, di fornire un’ulteriore integrazione in relazione ad alcune voci specifiche.

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