Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL LAVORO - REMUNERAZIONE ADEGUATA - CONGRUITA' OFFERTA (95.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente rileva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la manifesta incongruità del monte ore e del costo della manodopera indicati in sede di offerta. Più in particolare, secondo quanto rilevato dalla ricorrente, la stazione appaltante avrebbe stimato il monte ore in euro 408.710,87, mentre l’offerta dell’aggiudicataria ha quantificato il proprio costo della manodopera in euro 376.320,00. Secondo la ricorrente la riduzione del monte ore ipotizzato dall’aggiudicataria nei propri giustificativi non sarebbe comunque sufficiente a giustificare la sensibile riduzione di quasi 5.000 ore/lavoro rispetto a quanto ipotizzato dall’Amministrazione, con la conseguenza che le giustificazioni prodotte non avrebbero dovuto essere ammesse e la avrebbe dovuto essere esclusa.

Il rilievo non coglie nel segno.

Il disciplinare di gara prevedeva (pag.9) che: “Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei Contratti è di € 408.710,87 (quattrocentoottomilasettecentodieci/87), pari al 49,16% dell’importo totale dell’appalto ed è compreso nell’importo totale dei lavori di cui alla precedente Tabella n.1”. L’offerta dell’aggiudicataria prevedeva un costo della mano d’opera pari a Euro 376.320,00, inferiore di 32.390,87 euro rispetto a quello indicato dal Disciplinare per cui il Rup ha avviato il subprocedimento di verifica ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice dei Contratti nei confronti della prima classificata che si concludeva con l’accoglimento delle giustificazioni.

Ciò premesso, la censura di parte ricorrente si fonda sull’erroneo presupposto, già evidenziato in sede cautelare, che la legge di gara avesse fissato il monte ore della gara, ma così non è.

Nessun atto di gara prevede, infatti, un monte ore stimato in 17.615,16 per l’esecuzione dell’appalto (frutto delle autonome elaborazioni di parte ricorrente), essendo esclusivamente previsto, ai fini della verifica del costo della manodopera, un importo economico stimato in complessivi € 408.710,87 e un tempo stimato in 308 gg naturali consecutivi, entrambi riducibili, purché obiettivamente giustificati.

Come correttamente evidenziato da , il complessivo monte ore/uomo eventualmente dichiarato dal concorrente costituisce un ulteriore elemento per la verifica della congruità del costo complessivo della manodopera dichiarato in offerta, ma non è oggetto di verifica in sé stesso, mancando negli atti di gara un parametro di riferimento.

Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti in combinato disposto con l’art. 97, comma 5, lett. d), è volta a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato. A tal fine, l’operatore economico è tenuto ad indicare il costo complessivo della manodopera calcolato tenendo conto delle tariffe professionali (avuto come parametro di riferimento le tabelle ministeriali) e del monte ore che ha stimato per l’esecuzione dell’appalto, a sua volta dipendente dalla quantità di risorse, dal livello di inquadramento e dal tempo di utilizzo delle stesse.

Ne consegue che la rilevata violazione dell’art. 95, co. 10, del codice dei contratti non può configurarsi, in quanto la riduzione del costo ipotizzato dalla stazione appaltante è limitata ad euro 32.000 pari solo al 7,83% del costo stimato e non poteva condurre ad una riduzione di 4.975 ore rispetto, si ripete, ad un ipotetico monte ore, mai quantificato dall’Amministrazione, come, invece, sostenuto dalla ricorrente.

In altre parole, parte ricorrente ha interpretato arbitrariamente il riferimento contenuto nella legge di gara all’importo stimato della mano d’opera, traducendo di propria iniziativa tale importo in un determinato monte ore benchè non fosse stato esplicitato dalla stazione appaltante che, così facendo, non ha inteso imporre agli operatori economici partecipanti una determinata organizzazione ovvero specificazione delle modalità di organizzazione della prestazione da rendere.


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