Giurisprudenza e Prassi

COSTI INDIRETTI MANODOPERA - NON NECESSARIA QUANTIFICAZIONE IN OFFERTA (95.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Il bando prevedeva la fornitura quinquennale in service di una lavaendoscopi, che non richiedono l’indicazione di personale impiegato stabilmente nella commessa.

In particolare, il Capitolato tecnico stabilisce che “la fornitura si intende comprensiva, oltre che della strumentazione descritta nel presente documento e nei relativi allegati, anche di: - assistenza alle prove di funzionalità della strumentazione e di quanto altro occorrente per assicurare che il service venga svolto a perfetta regola d’arte; - manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva della strumentazione, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio”.

Tali attività, come precisato dalla controinteressata, riguardano i servizi post-vendita tutti accessori rispetto alla fornitura oggetto dell’appalto, con la conseguenza che questi possono essere qualificati come costi indiretti per i quali non è richiesta l’indicazione del costo della mano d’opera ex art. 95, d.lgs. 50/2016

Si è infatti affermato che “l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto” (TAR Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; TAR Roma, sez. III, 12/07/2021, n. 8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

È necessario distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell'appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa. “L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta - e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante - si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n. 8261)” (TAR Napoli, sez. V, 7 novembre 2023, n. 6128.

“Vale ribadire il tradizionale orientamento per cui l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all'interno dell'offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530)” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).

Come detto, nel caso in esame si tratta di costi indiretti del servizio che non dovevano essere indicati nell’offerta economica.

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