Giurisprudenza e Prassi

CALCOLO DEL COSTO DELLA MANODOPERA PER LA VERIFICA DELL'ANOMALIA: HA CARATTERE BIFASICO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Secondo questo collegio ne consegue la correttezza dell’applicazione, nel caso di specie, della modalità di calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia, così come, in generale, ricostruita dalla giurisprudenza, secondo cui tale calcolo “si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione” (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2023, n.9122).

Per come risulta dalla sentenza gravata, nel caso di specie, l’amministrazione ha chiesto all’impresa aggiudicataria di giustificare lo scostamento tra il costo orario presentato in offerta (pari a euro 14,69) e quello previsto (al mese di marzo 2016) dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016 (pari a euro 18,63 per il lavoro diurno e euro 19,55 per il lavoro notturno come da d.m. 21 marzo 2016, in vigore al momento di pubblicazione della gara).

Nel verbale di verifica della conformità dell’offerta successivo alle seconde giustificazioni si evidenzia che dai giustificativi presentati in sede di gara il costo lavorativo annuo presentato dall’aggiudicataria è pari ad euro 31.032,51 per ciascuna unità lavorativa, superiore a quello presente nelle tabelle ministeriali (pari a euro 30.857,60).

Si condivide l’affermazione del primo giudice secondo cui “tale ricostruzione è corretta e sintetizza un compiuto giudizio di congruità sul costo complessivo e sul costo orario offerto dalla aggiudicataria”.

Per come esposto in sentenza, il costo annuo relativo ad una unità di personale (di € 31.032,51) nei primi giustificativi era stato diviso per 2112 ore (cioè per tale numero di ore lavorate), così ottenendosi l’importo orario di € 14,69; dai secondi giustificativi risultano, poi, le ragioni per le quali è stato applicato detto divisore (che, essendo superiore a quello ministeriale, ha determinato il ribasso orario). Il divisore stato giustificato in quanto prossimo alle ore effettive lavorate dal personale della società (di 2133, 34), nonché di poco superiore al coefficiente di 2.076 di cui all’art. 115 del CCNL applicabile (sul punto non rinnovato), oltre che non troppo dissimile dal numero totale di ore teoriche delle tabelle ministeriali (2.128).

In base a tali giustificazioni non è irragionevole il giudizio di non anomalia espresso dalla stazione appaltante, malgrado lo scostamento dell’importo orario offerto rispetto a quelli tabellari, sulla base della giurisprudenza per la quale “non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti discostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa” (Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356).

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