INDICAZIONE COSTI MANODOPERA: LE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELL'APPALTO, ANCHE SE IMPIEGATE TRASVERSALMENTE, HANNO UN COSTO PER O.E.
L’argomentazione di fondo sviluppata dall’appellante fa leva sul rilievo che le tre figure professionali in parole vengono impiegate dall’operatore economico trasversalmente su più commesse, con la conseguenza che per ciascuna di loro non sarebbe stato necessario indicare il relativo costo in sede di offerta.
Rileva tuttavia la Sezione che, a ben vedere, ciascuna delle professionalità indicate in offerta dalla OMISSIS ha compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante ancorché non continuativa nella commessa per cui è causa.
In questa prospettiva, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall’appellante, secondo cui “l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all'interno dell'offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto”. (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 agosto 2023, n. 7815).
Con argomentazioni che condivide e dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito che deve essere operata un’analisi attenta al caso concreto, al fine di verificare l’effettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con l’obiettivo di accertare se si tratti non di “figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all’esecuzione dell’appalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente (v. Cons. Stato, sez. V, n. 6786 del 2020; sez. III n. 6539 del 2020), ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità, l’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcun specifica eccezione all’obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi tra gli oneri della <manodopera>.”
Nella propria offerta progettuale (cfr. pagina 31, documento 18 di parte ricorrente in primo grado), per le tre figure in questione la società appellante ha indicato: “Responsabile Unico: ...... Principali compiti e responsabilità: E' responsabile dell’effettuazione del servizio presso le unità produttive assegnate nel rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di appalto e secondo le procedure aziendali, sovrintende il funzionamento del servizio, verifica l'applicazione delle norme/procedure aziendali in ambito igienico-sanitario relative al processo alimentare. Rileva le Non Conformità e le riporta al Delegato alla Qualità e alla Sicurezza.
Coordinatore: ...., Principali compiti e responsabilità: E' responsabile di garantire il regolare processo del servizio, sovraintende il coordinamento degli addetti e della sostituzione del personale in caso di assenza, assicura il costante rispetto delle obbligazioni contrattuali, gestisce i rapporti con la Stazione appaltante, organizza i piani di lavoro e i relativi controlli interni, supporta il RUP.
Tenuto conto che l'attuale organico prevede la presenza di N.2 Dietiste, oggetto di clausola sociale, le stesse saranno dirette e formate secondo le procedure Dussmann dalla Dietista di coordinamento, con reperibilità 24h/24h per ..65 giorni all'anno tramite telefono cellulare, che avrà il compito di controllare e monitorare le dietiste di appalto nella gestione degli aspetti dietetici e nutrizionali.
Dietista di Coordinamento: Dott.ssa ....... Principali compiti e responsabilità Rivestirà il ruolo di Referente per gli aspetti nutrizionali e si occuperà di supervisionare il servizio di ristorazione nelle sue diverse tipologie, con particolare riferimento agli aspetti igienico-nutrizionali delle preparazioni gastronomiche e delle diete speciali”.
L’aggiudicataria ha inoltre dichiarato in offerta che “le figure del Responsabile Unico e del Coordinatore con reperibilità 24h/24h per 365 giorni all'anno tramite telefono cellulare. Saranno presenti in struttura con cadenze programmate o secondo necessità. Al Responsabile Unico sarà affidata la direzione del Servizio nel suo complesso e sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto Dussmann.”
La conseguenza che ne deriva è che in ogni caso l’impiego di dette risorse avrebbe comunque comportato un costo per l’operatore economico, non potendosi ragionevolmente sostenere, a contrario, che le professionalità siano utilizzabili nummo uno, ovvero che il loro costo sia indeterminabile o pari a zero per il solo fatto di essere impiegate (anche) in altre commesse, poiché così ragionando si arriverebbe al paradosso per cui non sarebbe prevedibile alcun costo per l’azienda per il solo fatto di utilizzare i dipendenti trasversalmente in vari appalti.
Né, come sostiene la DS, si può considerare il costo per le unità in questione assorbibile all’interno della voce “Costi di gestione e spese generali”.
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