Giurisprudenza e Prassi

FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE IN VIA INDIRETTA - NON RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA MANODOPERA (95.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Si è, infatti, affermato che “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530)” (in termini, T.A.R. Toscana, n. 525/2022).

D’altra parte, a conferma della corretta impostazione dell’offerta formulata dalla Ciclat, osserva il Collegio che, come evidenziato dall’Avvocatura, anche la stazione appaltante ha quantificato i costi della manodopera esclusivamente con riguardo alle figure professionali di trascrittori, stenotipisti e fonoregistratori deputati all’esecuzione dei servizi oggetto di appalto, senza tenere conto di strutture aggiuntive che gli operatori economici avrebbero potuto offrire a supporto, sicché, anche sotto tale profilo, l’offerta dell’aggiudicataria risulta del tutto coerente con la lex specialis di gara e, dunque, immune dai vizi prospettati.

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