Giurisprudenza e Prassi

MANCATA INDICAZIONE ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI - ESCLUSIONE DALLA GARA (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il concorrente, come risulta dalla nota del 17 giugno 2014, nelle giustificazioni rese relativamente all’offerta presentata per il lotto 1, con riferimento alla quantificazione pari ad euro zero dei costi della sicurezza, ha rappresentato che "in relazione all’appalto oggetto di affidamento non sussistono costi aziendali specifici per la sicurezza che le società del Raggruppamento devono sopportare in aggiunta alla quota parte dei costi di sicurezza generali riferibili comunque all’appalto di cui si tratta” e che “alla luce di quanto sopra, anche la quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di servizi in oggetto, è sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione all’importo del servizio, in quanto quantificabile in 0,0154% del valore della fornitura”.

Nel verbale n. 42 del 10 luglio 2014 di verifica in contraddittorio delle offerte anomale, inoltre, l’incaricato del costituendo RTI ha insistito nel considerare “irrisori” i costi della sicurezza che il Raggruppamento ha dovuto sostenere ed ha puntualizzato che, nel considerare il costo come irrisorio, si è tenuto anche conto dei servizi operativi, svolti presso l’Amministrazione.

In primo luogo, occorre rilevare che il segno zero è comunque rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è preordinata l’offerta economica.

In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell’offerta presentata.

Inoltre, all’epoca dello svolgimento della gare, la disciplina de qua era contenuta nell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, per cui sarebbe stata necessaria una specifica previsione della disciplina di gara per procedere all’esclusione, laddove, nel caso di specie, tale previsione, per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, non è rinvenibile, né può essere ricondotta alla previsione generale di cui all’allegato 3 del disciplinare di gara (cfr. sul punto Corte di giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, C-697/15, C-162/16 Spinosa; Ad plen., n. 19 del 2016).

Diversamente, l’attuale art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha reso obbligatoria l’indicazione dei costi di sicurezza aziendali nell’offerta economica e da tale norma emerge la natura essenziale della indicazione nell’offerta dei dati relativi al costo del lavoro.

Di talché, è ormai acquisito, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2 maggio 2019, Lavorgna, C-309/18, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per le gare indette nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali concreta la violazione della specifica prescrizione imposta dall’articolo 95, comma 10, e la conseguente esclusione dalla gara.

Il concorrente, come risulta dalla nota del 17 giugno 2014, nelle giustificazioni rese relativamente all’offerta presentata per il lotto 1, con riferimento alla quantificazione pari ad euro zero dei costi della sicurezza, ha rappresentato che "in relazione all’appalto oggetto di affidamento non sussistono costi aziendali specifici per la sicurezza che le società del Raggruppamento devono sopportare in aggiunta alla quota parte dei costi di sicurezza generali riferibili comunque all’appalto di cui si tratta” e che “alla luce di quanto sopra, anche la quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di servizi in oggetto, è sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione all’importo del servizio, in quanto quantificabile in 0,0154% del valore della fornitura”.

Nel verbale n. 42 del 10 luglio 2014 di verifica in contraddittorio delle offerte anomale, inoltre, l’incaricato del costituendo RTI ha insistito nel considerare “irrisori” i costi della sicurezza che il Raggruppamento ha dovuto sostenere ed ha puntualizzato che, nel considerare il costo come irrisorio, si è tenuto anche conto dei servizi operativi, svolti presso l’Amministrazione.

In primo luogo, occorre rilevare che il segno zero è comunque rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è preordinata l’offerta economica.

In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell’offerta presentata.

Inoltre, all’epoca dello svolgimento della gare, la disciplina de qua era contenuta nell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, per cui sarebbe stata necessaria una specifica previsione della disciplina di gara per procedere all’esclusione, laddove, nel caso di specie, tale previsione, per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, non è rinvenibile, né può essere ricondotta alla previsione generale di cui all’allegato 3 del disciplinare di gara (cfr. sul punto Corte di giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, C-697/15, C-162/16 Spinosa; Ad plen., n. 19 del 2016).

Diversamente, l’attuale art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha reso obbligatoria l’indicazione dei costi di sicurezza aziendali nell’offerta economica e da tale norma emerge la natura essenziale della indicazione nell’offerta dei dati relativi al costo del lavoro.

Di talché, è ormai acquisito, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2 maggio 2019, Lavorgna, C-309/18, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per le gare indette nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali concreta la violazione della specifica prescrizione imposta dall’articolo 95, comma 10, e la conseguente esclusione dalla gara.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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COSTI DI SICUREZZA: I costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’...
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ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI: Gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singo...
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