Giurisprudenza e Prassi

FORNITURA CON POSA - OBBLIGO DICHIARARE COSTO MANODOPERA E SICUREZZA (95.10)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2021

In ordine al campo di applicazione dell’obbligo dichiarativo che incombe, ex comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sui partecipanti a una procedura di evidenza pubblica, conviene muovere dal dato testuale. Ebbene, la disposizione stabilisce che «nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)».

È dunque prevista una regola generale e sono poi previste tre eccezioni a detta regola generale: le eccezioni, per loro natura, sono di stretta interpretazione.

Ebbene dalla documentazione in atti emerge come nel caso di specie non ricorra nessuna delle surriportate eccezioni alla regola generale che sancisce l’obbligo dichiarativo, in particolare non ricorre quella della fornitura senza posa in opera, invocata dalla ricorrente nelle proprie tesi difensive.

In linea generale, va detto che la fornitura con posa in opera implica che per fruire del bene fornito sia necessaria un’attività ulteriore, accessoria e strumentale rispetto alla prestazione principale della consegna del bene, finalizzata alla messa in funzione dello stesso, mentre nella fornitura senza posa in opera il bene fornito può essere fruito immediatamente dal destinatario una volta consegnato (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 661/2019; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1974/2020).

Nel caso di specie, il disciplinare di gara all’articolo 11.2 prevede espressamente che «l’aggiudicatario si impegna a consegnare, installare e collaudare a proprie spese l’apparecchiatura entro 30 giorni solari consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/ordinativo da parte dell’ASST», che «il collaudo dell’apparecchiatura dovrà essere svolto in contradditorio con il referente» dell’ASST e che «sarà a carico della Ditta aggiudicataria l’onere del trasporto dei sistemi fino al luogo dell’installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco indicato».

Dal che si evince che per poter essere messi in funzione i macchinari de quibus necessitano di una ulteriore attività da parte del fornitore, la cui prestazione non si esaurisce, pertanto, nella consegna dei beni alla stazione appaltante.

Il contratto messo a gara non è dunque riconducibile al paradigma della fornitura senza posa in opera e dunque non beneficia dell’esenzione dall’obbligo di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza interni.

Fermo quanto sopra, ad abundantiam, va anche considerato che l’articolo 11.3 sempre del disciplinare di gara prevede che «durante l’intera durata contrattuale, la ditta dovrà garantire la manutenzione preventiva e correttiva, la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant’altro componga il bene nella configurazione fornita, con la sola esclusione dei materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscono guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura». E, ancora, il disciplinare di gara, all’articolo 9.1., nel declinare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica assegna un punteggio premiale – tra gli altri – per la manutenzione preventiva (fino a 2 punti), per la manutenzione correttiva (fino a 6 punti) e per la formazione (fino a 3 punti).

Dunque, accanto alla prestazione principale, rappresentata dalla fornitura della strumentazione medica, vi sono una serie di prestazioni, sia pure secondarie, ma che comunque entrano nell’oggetto del contratto, e che a fortiori non sono riconducibili alla fornitura senza posa in opera. Anche queste prestazioni, ancillari alla prestazione principale, fuoriescono dal perimetro, sempre restrittivamente inteso, dell’eccezione all’obbligo dichiarativo invocata dalla ricorrente.

In conclusione, sulla società ………….. gravava l’obbligo di dichiarare in offerta costi della manodopera e oneri di sicurezza aziendali, sia per rendere la prestazione principale, sia per rendere le prestazioni secondarie.



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