Giurisprudenza e Prassi

ERRATA INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA - APPALTO FORNITURE - NO ESCLUSIONE GARA (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici nel prevedere in via generale che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha avuto cura di specificare che tale obbligo non sussiste per “le forniture senza posa in opera” i “servizi di natura intellettuale” e gli “affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera”.

Il contratto quadro, alla cui stipula la procedura di evidenza in contestazione è preordinata, è per l’appunto un contratto di fornitura “senza posa in opera”. Della circostanza non può dubitarsi atteso che i servizi connessi di post vendita (customer care, assistenza tecnica, etc.) sono in questo caso certamente estranei al concetto di posa in opera, ritenuto dal legislatore dirimente quando si tratti di forniture da assoggettare agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 95 comma 10.

nel caso di specie, anche a prescindere dalle valutazioni circa la possibile nullità della clausola del bando, che ha previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare i costi affrontati per la sicurezza sul lavoro persino in ipotesi di fornitura “senza posa in opera”, invece espressamente eccettuata dalla legge, ciò che rileva in punto di legittimità è l’applicazione che l’amministrazione ha fatto di tale clausola nei confronti dell’offerente, considerandola componente essenziale dell’offerta economica, e arrivando a sanzionare l’aggiudicatario in pectore con la perdita di un’opportunità, pur avendone lo stesso adempiuto al precetto (ha infatti indicato gli oneri) ed errato solo nell’indicazione del dato che quella clausola richiedeva; e – aggiungesi - ciò a prescindere da una verifica in concreto circa l’effettività e la congruità dei reali costi sostenuti dall’imprenditore per la sicurezza sul luogo di lavoro.

E' irragionevole, e dunque illegittimo, escludere da una gara per l’appalto di forniture, il miglior offerente, sol perché esso ha commesso un errore (oggettivamente evincibile ed emendabile a mezzo della semplice verifica del bilancio storico) nell’indicazione del tasso di incidenza dei costi sostenuti per la sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un prodotto fabbricato nel proprio stabilimento industriale e offerto “senza posa in opera”, senza dare all’offerente la possibilità, in sede di verifica dell’anomalia, di emendare l’errore e di offrire prova circa il reale ammontare dei costi sostenuti.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;