Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO INDICAZIONE ONERI DI SICUREZZA – MODULO TELEMATICO DELLA PA ASSENZA DEL CAMPO - NO ESCLUSIONE (95.10)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza presentata da ing. … – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) per l’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del Parcheggio di interscambio a raso “San Licandro” - S.A.: Comune di Messina - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 26.390,00 PREC 24/20/S

Alla luce dei suddetti principi, l’Autorità ha di recente affermato che «la mancata puntuale indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta comporta necessariamente l’esclusione dalla gara, trattandosi di lacuna non suscettibile di soccorso istruttorio. Ove tuttavia sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera» (cfr. delibera n. 931 del 16 ottobre 2019 e delibera n. 828 del 18 settembre 2019). È stato in particolare evidenziato che l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti non assume autonoma rilevanza escludente quando il modello reso disponibile dal sistema per la formulazione dell’offerta economica sia carente sul punto e possa quindi risultare ingannevole rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo (TAR Molise 3 giugno 2019 n. 204; CGA 16 luglio 2019 n. 683; delibere ANAC n. 417 e 420 del 2 maggio 2018; Consiglio di Stato, sez. V, 4 ottobre 2019 n. 6688).Nel caso di specie, qualora l’obbligo di cui all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 fosse applicabile, poiché nella lettera di invito si prevedeva che l’offerta dovesse contenere l’indicazione di costi della sicurezza mentre nel modulo telematico predisposto dalla stazione appaltante, come dalla stessa sostenuto nel riscontro alle contestazioni dell’offerente, non era presente alcun campo per l’indicazione dei costi della sicurezza, sulla base dei principi ermeneutici sopra rappresentati, non potrebbe in ogni caso procedersi all’automatica esclusione del concorrente; rilevato infatti che una tale circostanza sia riconducibile all’ipotesi in cui l’omessa indicazione dei costi della sicurezza non possa assumere autonoma rilevanza escludente e che conseguentemente la stazione appaltante sarebbe tenuta, prima di procedere all’esclusione del concorrente, a chiedere la specificazione rispetto all’offerta formulata e non suscettibile di modifica della parte imputabile ai costi della sicurezza (ANAC delibera n. 828 del 18 settembre 2019; delibera n. 931 del 16 ottobre 2019).


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...