Giurisprudenza e Prassi

COSTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE – TABELLE MINISTERIALI – VALORI NON VINCOLANTI (95.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Con la prima censura parte ricorrente ha contestato che l’importo per gli oneri di sicurezza nel triennio sarebbe pari a 21.600,00, quindi superiore all’importo indicato da parte ricorrente in complessivi €8.000,00; tanto, in applicazione delle tabelle ministeriali per le cooperative sociali del servizio socio-assistenziale. A tutto concedere, anche a voler considerare solo le 31 unità lavorative destinate ai “servizi fissi”, si otterrebbe un valore nel triennio pari a €18.600,00 comunque superiore a quello indicato da ……… nella propria offerta.

Ritiene il Collegio di aderire a quella giurisprudenza che afferma «il valore parametrico e non di per sé vincolante delle tabelle ministeriali (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 83; VI, 4 dicembre 2019, n. 8303; III, 4 gennaio 2019, n. 90)» e secondo cui «occorre tener conto che i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle non rilevano in sé – non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 – ma pur sempre nel quadro della congruità degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016». (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 febbraio 2021 n. 1571).

Ne discende che, ferma restando l’indimostrata applicabilità alla società controinteressata delle tabelle ministeriali per gli oneri di sicurezza a cui si riferisce la società ricorrente, è comunque mancata ogni allegazione probatoria circa l’incidenza di tale valore come idoneo ad alterare la complessiva congruità dell’offerta.


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