Giurisprudenza e Prassi

GRATUITA' DEL SERVIZIO - PARAMETRO NON SUFFICIENTE PER ESULARE DALLA NOZIONE DI CONTRATTO PUBBLICO

TAR BASILICATA SENTENZA 2022

Il ricorrente ha diffusamente sostenuto che la fattispecie sarebbe regolata dal codice del terzo settore, e che in ogni caso non si sarebbe in presenza di una procedura di affidamento a titolo oneroso, di modo che troverebbe applicazione il rito ordinario.

Ritiene diversamente il Collegio come nel caso di specie si sia pianamente svolto un confronto concorrenziale, cui hanno partecipato, in posizione antagonista, due prestatori d’opera, e che è stato effettuato per scegliere, sulla base di regole prestabilite, chi avrebbe effettuato un’articolata serie di servizi in favore dell’Amministrazione proponente, di cui la “coprogettazione” in partnership che pur viene presentata come dato saliente nel bando, è solo un profilo, ovvero una modalità di svolgimento.

Anche lo schema di convenzione versata in atti di causa da parte resistente, per il suo contenuto, appare riconducibile all’ambito dei “contratti pubblici”, e cioè dei «contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti» (art. 3, comma 1, lett. dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Depongono in tal senso gli articolati servizi che si impegna a svolgere l’aggiudicataria, elencati all’art. 6 (servizi coprogettati), nonché il carattere oneroso della convenzione, tipico dell’appalto di servizi, posto che le prestazioni svolte dall’affidataria vengono compensate, come previsto all’art. 7 (corrispettivo e cofinanziamento) sebbene nei limiti degli oneri economici da questa sopportati, e dunque senza utile: ma l’esclusione di un utile è tutt’altro dalla gratuità, cioè dall’assenza di una controprestazione.

Sul punto, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui qui si dà continuità, «come risulta dal senso normalmente e abitualmente attribuito all'espressione “a titolo oneroso”, un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto (così, in motivazione sub § 29, Corte giustizia UE, grande sezione, 19/12/2012, n. 159, causa C-159/11): un contratto non può cioè “esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto» (Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6014). Per tale secondo profilo, inoltre, lo stesso avviso, all’art. 8 (costi e risorse finanziare della procedura), conferma la previsione di specifiche risorse da attribuire agli affidatari per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione in partenariato degli interventi e dei servizi di cui trattasi.

Del resto, che tale convenzione sia sussumibile nel novero dei contratti pubblici è risultato che pare essere stato presupposto dalla stessa ricorrente che, non a caso, ha domandato la declaratoria di inefficacia della convenzione medesima, ai sensi dell’art 121, comma 1, cod. proc. amm., disposizione quest’ultima, appunto applicabile ai contratti pubblici stipulati all’esito di procedure d’affidamento di cui all’art. 120 dello stesso codice.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;