Giurisprudenza e Prassi

COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTI PA - OBBLIGATORIETA' DI STIPULARE POLIZZE A COPERTURA DEI DANNI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2025

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG, delibera che l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce lex specialis sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 e che di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). Tale deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)