LA PA NON PUÒ PRETENDERE L'ADEMPIMENTO DEL PRIVATO SE OSTACOLA L'ESECUZIONE DELLE OPERE URBANISTICHE
È illegittima la pretesa dell'amministrazione comunale volta ad ottenere l'adempimento degli obblighi convenzionali di urbanizzazione o il risarcimento per equivalente, qualora risulti accertato che il ritardo nell'esecuzione sia causalmente riconducibile all'inerzia della stessa PA nel rilascio dei titoli edilizi, nella riassegnazione dei lotti e nel pagamento degli oneri di propria spettanza. In tale scenario, il privato ha diritto al risarcimento del danno per i premi assicurativi inutilmente versati per il mantenimento delle polizze fideiussorie che l'ente non ha tempestivamente escusso per l'esecuzione diretta delle opere.
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