APPLICAZIONE DEI CRITERI ERMENEUTICI CIVILISTICI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE PER LO SCOMPUTO ONERI
Nelle convenzioni urbanistiche, riconducibili alla categoria degli accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, trovano applicazione i canoni ermeneutici civilistici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Ne consegue che, qualora il testo negoziale preveda espressamente lo scomputo degli oneri per la realizzazione di specifiche opere (anche se di connessione esterna), l'amministrazione non può negare tale beneficio invocando ragioni tecniche extratestuali, dovendo prevalere l'interpretazione secondo buona fede e la coerenza del sinallagma.
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