Giurisprudenza e Prassi

SETTORE ENERGIA - OBBLIGO ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - NON SUSSISTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La ricorrente ha sostenuto nel ricorso di primo grado che la determinazione della Regione Lazio di approvvigionarsi dei servizi di cui in fatto mediante l’indizione della impugnata procedura di gara anziché ricorrendo all’adesione alle corrispondenti convenzioni Consip s.p.a. avrebbe violato:

– l’articolo 9 del d.-l. 24 aprile 2014 n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito dalla l. 23 giugno 2014 n. 89/2014, che al comma 3 individua le categorie di beni e di servizi per i quali le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, sono tenute a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure competitive, tra cui rientrano i servizi di “manutenzione immobili e impianti” e in generale di “facility management immobili”, ai sensi del d.P.C.M. attuativo 11 luglio 2018 (art. 1, punti 19 e 16);

– l’art. 1 del d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, contenente tra altro disposizioni per la revisione della spesa pubblica, convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 135, che al comma 7 prevede che, tra altre, per la categoria merceologica “energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento” le amministrazioni ivi indicate, comprese le regioni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Il Tar ha respinto tale censura rilevando che:

“… la Direzione Regionale Centrale Acquisti, che ha indetto la gara impugnata, si configura quale ‘Soggetto Aggregatore’ legittimato e autorizzato ad espletare gare aventi a oggetto la fornitura di vettori energetici e servizi di ‘facility management’ e manutenzione in quanto dotata dei requisiti di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014 e al successivo D.P.C.M. 11 novembre 2014, come tale iscritta nell’elenco dei ‘Soggetti Aggregatori’ di cui all’art. 9, D.L. n. 66/2014, per effetto della deliberazione dell’ANAC n. 58/2015; Conseguentemente la Regione non deve ritenersi obbligata ad aderire alle convenzioni Consip per la fornitura di servizi, essendo legittimata ad attivare una convenzione regionale mediante la centrale di committenza regionale”.


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CENTRALE DI COMMITTENZA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. i) del Codice: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...