Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONI CONSIP - PRESUNZIONE SEMPLICE DI CONVENIENZA SUPERABILE ATTRAVERSO UN ADEGUATO ITER MOTIVAZIONALE E ISTRUTTORIO

TAR FRIULI TS SENTENZA 2022

Non convince il richiamo della società ricorrente, sulla base di numerosi riferenti normativi, al ritenuto rigoroso favor delle norme vigenti per le convenzioni della Consip, anche quando la relativa adesione, come nel caso di specie, non sia obbligatoria.

Nella prospettazione del ricorrente tale scelta preferenziale, operante ex ante sulla base di una valutazione a monte fatta dal legislatore, sarebbe direttamente desumibile dal fatto che le convenzioni, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, dai parametri normativi invocati non può farsi discendere uno stretto rapporto da regola (il ricorso alle convenzioni Consip) ad eccezione (l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica), ma, semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in parola, alla quale “corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, una sorta di regola di azione” (Cons. di Stato, n. 2194/2015) che comporta solo di motivare le relative scelte, facendole precedere da adeguata istruttoria (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 2033/2017).

È stato poi condivisibilmente di recente chiarito che per le amministrazioni comunali non vige un obbligo di aderire “agli strumenti di acquisto della centrale di committenza nazionale, neppure ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012 (che invece fissa, per l’approvvigionamento di alcuni beni appartenenti a specifiche categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, l’obbligo di adesione alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip, fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica). Anche l’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo - qualità delle convenzioni Consip (sancito dal citato art. 1 comma 449) attiene ai profili contenutistici di gara e non alla possibilità stessa di indire una procedura autonoma” (cfr. T.A.R. Piemonte, n. 628/2022).

Già in prima battuta, allora, appare largamente depotenziato quel vincolo che la ricorrente riterrebbe rigorosamente impresso dall’ordinamento sulla scelta del comune tra la convenzione e il modello procedimentale del project financing: emerge invece dal quadro normativo tutt’al più una presunzione semplice di convenienza della convenzione, superabile attraverso un adeguato iter motivazionale e istruttorio che metta in luce la maggior rispondenza della proposta di project all’interesse pubblico.

A tale ultimo riguardo la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nell’esplicitare la scelta preferenziale per il PPP l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, anche tecnica, cosicché il sindacato giurisdizionale sul punto è l’imitato al rilievo di macroscopici errori di valutazione o palesi errori di fatto (T.A.R. Lazio, n. 5781/2018).

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