CONVENZIONE CONSIP E CONVENZIONE REGIONALE - SCELTA DISCREZIONALE DELLA PA A QUALE ADERIRE
La qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che a Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell’ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati. Evidentemente, le finalità perseguite dal legislatore sono il superamento della frammentazione delle stazioni appaltanti e l’eliminazione dell’inefficienza nella gestione delle procedure di gara, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio in termini di denaro pubblico, attraverso la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche. In tale quadro normativo, l’art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015 prevede la possibilità di derogare a tale obbligo di adesione da parte delle Amministrazioni soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio, potendo quindi dare vita a iniziative concorsuali autonome, in caso di motivata urgenza e per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. È quindi possibile trarre una prima conseguenza da quanto finora osservato, in ordine al fatto che pur a fronte di convenzioni stipulate dalla Consip o da altri soggetti aggregatori, le Amministrazioni, normativamente tenute a procedere al loro approvvigionamento mediante strutture centralizzate, possono motivatamente svolgere autonome procedure concorsuali per procurarsi il medesimo servizio. L’atto di adesione alla convenzione stipulata da una centrale di committenza, pertanto, rappresenta l’esito di una valutazione comparativa di interessi con la quale l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, individua la soluzione maggiormente vantaggiosa per il soddisfacimento del suo bisogno. Ciò sta a significare che la delibera di adesione, si caratterizza sempre per la spendita del potere autoritativo da parte dell’Amministrazione, la quale provvede in primo luogo alla ricognizione del proprio bisogno e alla scelta di esternalizzarne il soddisfacimento, mediante il ricorso al mercato (e quindi all’aggiudicatario della Convenzione centralizzata o per il tramite di autonome iniziative concorsuali, nei limitati casi sopra descritti e normativamente previsti), piuttosto che all’autoproduzione del servizio che le è necessario.
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