Giurisprudenza e Prassi

ACQUISTI FUORI CONVENZIONE - PRESUPPOSTI - MANCANZA CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2018

È ora possibile rispondere alla richiesta di parere che, come già accennato, ha ad oggetto la possibilità, per una pubblica amministrazione, di operare acquisti di carburante per autotrazione, al di fuori delle convenzioni stipulate dalla Consip o da centrali di committenza regionali, nel caso in cui l’ubicazione del distributore più vicino renda l’operazione diseconomica. Questa Sezione ritiene di non potersi discostare dall’interpretazione già fornita con la richiamata deliberazione n. 38/2016/PAR, del 20 aprile 2016. La lettera dell’art. 1, comma 510, legge n. 208/2015, infatti, sembra univoca nell’individuare il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali nell’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. L’inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, pare dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno quali, nel caso prospettato, l’ubicazione dei distributori di carburante. Resta salva la possibilità, di cui all’art. 1, co. 494, della legge di stabilità per il 2016, di effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale, per carburanti, se ricorrano le previste condizioni consistenti nell’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica e nella possibilità di ottenere un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale. Ciò, purché i relativi contratti siano sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Questo, comunque, sarà possibile solo dopo il 31 dicembre 2018, poiché fino a tale termine, per razionalizzare le spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti alcune categorie merceologiche, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come stabilito dal legislatore statale, non è comunque consentito alle pubbliche amministrazioni effettuare acquisti autonomi per le categorie merceologiche indicate nel richiamato art. 1, comma 6, d.l. n. 95/2012, tra le quali i carburanti.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;