CONTRIBUTO ANAC: SE NON RISULTA DOPO L'ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, L'OFFERTA E' INAMMISSIBILE (222.12)
Come si evince anche da numerose pronunce del Consiglio di Stato (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, n. 9186 del 2023), il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 giugno 2025, n. 6, ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile".
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