Giurisprudenza e Prassi
INAPPLICABILITÀ DEI CRITERI PER SOSPENSIONE LAVORI ALLA CONTRAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE (160.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
L'articolo 160 del D.P.R. n. 207/2010 non è applicabile, né direttamente né per analogia, all'ipotesi in cui l'esecuzione del contratto debba avvenire in un termine ridotto rispetto a quello originariamente previsto. La contrazione dei tempi richiede l'impiego di maggiori risorse che deve essere adeguatamente remunerato in virtù del principio di tendenziale equivalenza tra le controprestazioni, differenziandosi ontologicamente dalla funzione compensativo-riparatoria tipica dei criteri legati alla sospensione dei lavori.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

