Giurisprudenza e Prassi

PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER IL CONTRATTO DI SOGGIORNO E DISTACCO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2025

La sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine perentorio di otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale costituisce adempimento necessario per il rilascio del permesso di soggiorno, volto ad assicurare il controllo sulla regolarità dell'impiego. Il nullaosta rilasciato per motivi di lavoro in distacco è funzionalmente legato allo specifico rapporto autorizzato, restando precluso l'utilizzo del medesimo titolo per instaurare rapporti con soggetti operanti sul territorio nazionale diversi da quelli indicati nell'originario nullaosta.

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