Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI AVVALIMENTO: E' SICURAMENTE COMPLETO QUANDO VI E' LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'INTERA STRUTTURA AZIENDALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, emerge dalla lettura del contratto di avvalimento, in atti, che lo stesso, nel prevedere il prestito dei requisiti SOA di cui alla “Categoria OS9 classifica IV”, recava espressamente la prestazione di alcuni specifici elementi, consistenti nei “mezzi, le attrezzature e il seguente personale tecnico ed operaio indicati nell’Allegato A) […]”, affiancato dalla messa a disposizione (“nonché”) di “tutta la ‘struttura aziendale’ sottesa e presupposta ed idonea a soddisfare i predetti requisiti richiesti” (ciò a fronte della premessa con cui l’ausiliaria dichiarava “di essere in possesso delle risorse e struttura aziendale, mezzi ed attrezzature e personale tecnico ed operaio, idonei a soddisfare i requisiti della Categoria Scorporabile OS9 per la classifica VI, nonché di essere in possesso della certificazione e/o attestazione SOA attestanti il possesso dei suddetti requisiti, e dichiara[va] di volersi obbligare a mettere a disposizione dell’Ausiliata i predetti mezzi, strumenti, struttura e personale, nonché la predetta certificazione/attestazione SOA, in fase di gara e per tutta la durata dell’appalto, nel caso di aggiudicazione”).

Il contratto proseguiva prevedendo che “L’impresa Ausiliaria si obbliga[va], nei confronti del concorrente e della stazione appaltante […] a mettere ed a tenere a disposizione dell’Ausiliata tali requisiti e le necessarie Certificazioni, nonché tutta la struttura presupposta ed idonea a soddisfare i requisiti del bando, in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni di sorta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, per il caso di aggiudicazione, si obbliga[va] sin d’ora [da allora] a tenere a disposizione i detti requisiti e relativa ‘struttura aziendale’ per tutta la durata dell’appalto, anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara”.

L’allegato A) elencava poi le suddette specifiche risorse, consistenti in “1) 1 furgone 2)1 capo cantiere 3) 2 operai”.

Alla luce di ciò, il contratto di avvalimento può ritenersi di suo sufficientemente dettagliato (anche a mente dell’art. 8 disciplinare, a tenore del quale “Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”) e in sé valido: da un lato, infatti, esso elenca alcune specifiche risorse prestate dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata; dall’altro, in ogni caso, prevede espressamente la messa a disposizione dell’intera “struttura aziendale”, nella misura in cui sottesa e presupposta alla soddisfazione del requisito. Né rileva di suo, al riguardo, il fatto che il medesimo testo contrattuale sia stato adoperato anche per altri avvalimenti, quale quello facente capo alla consorziata esecutrice designata da CEC.

Sotto altro profilo, l’appellante non fornisce specifiche e circostanziate evidenze del fatto che gli elementi oggetto di prestito specifico fossero inadeguati rispetto al requisito messo a disposizione dall’ausiliaria, in specie coincidente con la SOA, e all’esecuzione del contratto, a ciò non valendo le mere rappresentazioni fotografiche di lavorazioni dedotte come equivalenti, o il richiamo allo schema rappresentativo dei lavori descrittivo della loro articolazione; né la stessa appellante considera del resto la messa a disposizione dell’intera struttura aziendale a beneficio dell’ausiliata, come peraltro è connaturale all’avvalimento avente a oggetto attestazioni SOA (cfr. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2022, n. 169, in cui si pone in risalto che “nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all’esecuzione del contratto”, e cioè con riferimento a “le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi”; cfr., su tutto quanto sopra, anche Id., V, 16 febbraio 2023, n. 1647).

Per le suesposte assorbenti ragioni, il motivo non è dunque condivisibile e va respinto.

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